lunedì 24 gennaio 2011

Il caso Ruby dal punto di vista giuridico: cosa rischia Berlusconi


Tutti ne parlano, ma pochi approfondiscono gli aspetti giuridici e processuali del c.d. “caso Ruby”.
Ma quali sono i reati contestati a Berlusconi?
Quali le pene previste dal Codice penale in questo caso?
Cosa è il giudizio immediato richiesto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano?
Cosa c’entra, invece, il “Tribunale dei Ministri”?


Cerchiamo, allora, di fare un poco di chiarezza.

  1. I reati contestati a Berlusconi.

Al Presidente del Consiglio vengono contestati – con il vincolo della continuazione (art. 81, comma secondo, c.p.) – i reati previsti dagli artt. 317 c.p., ossia la concussione, aggravata ai sensi dell’art. 61, comma primo, n. 2 c.p. (c.d. aggravante della connessione teleologica) e 600 bis, comma secondo, c.p., ossia la prostituzione minorile nella forma attenuata del c.d. utilizzatore (Ghedini docet) o cliente finale.

Ecco cosa rischia il Premier:

  • Art. 317 c.p. (concussione): Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni”;
A ciò occorre aggiungere l’aggravante di cui sopra (Art. 61, comma primo, n. 2 c.p.), per aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato”, con potenziale incremento della pena sino ad 1/3 (un terzo);

  • Art. 600 bis, comma secondo, c.p. (prostituzione minorile attenuata): “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164,00”.

Occorre tener conto che i due reati contestati al Presidente del Consiglio sono avvinti dal vincolo della continuazione. Da ciò deriva la applicazione – in caso di condanna dell’imputato – di una pena determinata in maniera più mite rispetto al semplice cumulo materiale di sanzioni.


Un’ulteriore notazione si impone: ai fini della configurabilità di un “atto sessuale”, per costante Giurisprudenza, non è necessaria la sussistenza della classica figura della “penetrazione”, essendo allo scopo sufficiente – ad esempio – anche un semplice bacio sulle labbra o un banale e fugace palpeggiamento (Cassazione III Sez. Penale, n. 25112/2007; Cassazione III Sez. Penale, n. 20273/2007).

  1. Il Giudizio immediato.

Il Giudizio immediato (da molti erroneamente accostato, in questi giorni, alla diversa figura del giudizio abbreviato) è un rito speciale caratterizzato dalla mancanza dell’udienza preliminare ed è disciplinato dall’articolo 453 c.p.p., il quale recita: Quando la prova appare evidente, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il Pubblico Ministero chiede il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata sui fatti dai quali emerge l’evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'articolo 375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato adottato un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile”.


Appare incontroverso, quindi, che la richiesta – formulata dalla Procura meneghina – di richiedere il giudizio immediato presupponga, almeno a parere degli inquirenti, il raggiungimento della evidenza della prova circa la responsabilità dell’imputato.

  1. Il “Tribunale dei Ministri”.

Il “Tribunale dei Ministri” è stato instituito dalla Legge Costituzionale n. 1/1989 e non è altro che una sezione specializzata insediata presso il Tribunale Ordinario del capoluogo del distretto della Corte di Appello competente per territorio: come si vede, in ogni caso, la celebrazione dell’eventuale processo al Premier avverrebbe in quel di Milano.
Si tratta di un organo collegiale costituito da tre membri effettivi e da tre componenti supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto di Corte di Appello che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o superiore.


Tale organo giudicante è responsabile dei reati commessi dai membri del Governo nell’esercizio delle loro funzioni. Nozione questa che, secondo la Cassazione deve essere interpretata nel senso restrittivo espresso dalla lettera della legge - che non prevede, ad esempio, l'abuso della semplice «qualità» o «posizione» del ministro - con la conseguenza che in tanto si potrà parlare di reato «ministeriale» in quanto tale reato sia stato messo nell'ambito di atti e provvedimenti posti in essere nell'espletamento dei compiti attribuiti dalla legge al ministro” (Cassazione VI Sez. Penale n. 4981/1993).


A questo punto, si lascia al lettore ogni valutazione circa il fatto se i reati contestati a Berlusconi possano essere – in effetti – considerati dei reati “funzionali” rispetto all’esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri.

Pirata Romano

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